IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Delega di funzioni
 
   1.  Le  province  e  i  comuni  sono  delegati   ad   adottare   i
provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade,
anche  costruite  come  opere pubbliche di bonifica o in base a leggi
speciali, aventi le caratteristiche di strade provinciali, comunali e
vicinali ai sensi dell'art. 2, comma 6  del  decreto  legislativo  30
aprile  1992,  n.  285,  come  modificato  dall'art.  1  del  decreto
legislativo n. 360 del 1993.
   2.  Rimangono  fermi  gli  ulteriori  casi  di   declassificazione
previsti  dall'art.  3,  comma  3, del regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.