IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Delega di funzioni 1. Le province e i comuni sono delegati ad adottare i provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade, anche costruite come opere pubbliche di bonifica o in base a leggi speciali, aventi le caratteristiche di strade provinciali, comunali e vicinali ai sensi dell'art. 2, comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 360 del 1993. 2. Rimangono fermi gli ulteriori casi di declassificazione previsti dall'art. 3, comma 3, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.